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Sez. L, Sentenza n. 2892 del 12/04/1988 (Rv. 458479 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 22, PRIMO E TERZO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO LE MALATTIE - CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I DIRIGENTI - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458479-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 22, PRIMO E TERZO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO LE MALATTIE - CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I DIRIGENTI - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE - APPLICABILITÀ.*

Le Disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 22 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (concernente, tra l'altro, il finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, vanno interpretate nel senso che la riduzione delle aliquote complessive per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie riguarda anche la contribuzione dovuta per i dirigenti, la quale - al pari di quella dovuta a tutti gli altri enti pubblici gestori dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie - è stata attribuita all'INPS, dopo lo scioglimento dell'ente previdenziale di categoria (FASDAI). (V 111/88, mass n 456749; (Conf 7214/87, mass n 455329; (Conf 2136/85, mass n 440171).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)