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Sez. 2, Sentenza n. 6477 del 16/07/1997 (Rv. 506028 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Rinuncia alla domanda originaria - Possibilità - Limiti - Riconducibilità della rinuncia alla scelta del mezzo tecnico più idoneo alla tutela della parte rappresentata - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506028-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI

La rinuncia alla domanda originaria è consentita al procuratore solo se sia riconducibile alla scelta del mezzo tecnico più idoneo alla tutela dell'interesse della parte rappresentata, risolvendosi in caso contrario in una menomazione sostanziale del diritto in contesa che è preclusa al difensore ai sensi dell'art. 84 comma secondo cod. proc. civ. se manchi il mandato speciale (nella specie il procuratore della parte che aveva proposto domanda di demolizione della costruzione eseguita dal convenuto in appoggio al muro di confine, aveva aderito senza essere munito di mandato speciale alla domanda riconvenzionale tendente alla costituzione della comunione del muro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)