Sez. L, Sentenza n. 934 del 16/02/1989 (Rv. 461933 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - POTERI - LIMITI - ATTI DISPOSITIVI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - POTERI - LIMITI - ATTI DISPOSITIVI - ESCLUSIONE.*
La procura alle liti abilita il procuratore - per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite - a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere Atti che importino disposizione del diritto in contesa, quali transazioni, rinunce o confessioni. Pertanto, Atti come le rinuncia ad un'eccezione o il mutamento della domanda originaria rientrano nel potere scaturente dal mandato alle liti, e sono quindi consentiti al difensore, solo se siano riconducibili alla mera scelta del mezzo tecnico più idoneo alla tutela degli interessi del cliente, mentre, se invece incidano sostanzialmente sul diritto controverso, determinandone la perdita o la riduzione, si versa nell'ipotesi di Atti dispositivi, per i quali non è più sufficiente il mandato ad litem ma occorre un mandato speciale. (V 7387/86, mass n 449441; (V 1743/86, mass n 445061; (V 5661/85, mass n 442854).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)