Sez. L - , Sentenza n. 12556 del 18/05/2017 (Rv. 644495 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Art. 20 c.c.n.l. comparto sanità 1998 - 2001 – Indennità di posizione organizzativa - Spettanza anteriormente all'istituzione della posizione - Esclusione – Diritto al risarcimento per perdita di “chance” – Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Il diritto all’indennità di posizione organizzativa previsto dal combinato disposto degli artt. 20, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 1 e 2, del c.c.n.l. comparto sanità del 7 aprile 1999, sorge solo all’esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva, desumendosi dalle citate disposizioni l’inesistenza di un obbligo incondizionato all’istituzione di posizioni organizzative da parte delle aziende e degli enti di comparto. Ne consegue l’esclusione di un danno da perdita di “chance” prima della dell’adozione della delibera di costituzione della posizione organizzativa, nonché l’irrilevanza di eventuali atti preparatori endo-procedimentali.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 07/04/1999 art. 20 com. 1, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 20 com. 2, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 20 com. 3, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 21 com. 1, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 21 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)