Sez. L, Sentenza n. 23366 del 15/10/2013 (Rv. 628351 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Indennità di posizione organizzativa prevista dal c.c.n.l. per gli enti pubblici non economici 1998 - 2001 - Relativo diritto - Operatività anteriore rispetto all'integrazione a cura della contrattazione collettiva ex art. 18 di detto ccnl - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Il diritto all'indennità di posizione organizzativa (nella specie, per lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità all'interno dell'area "C" dell'INPDAP) previsto dall'art. 17 del c.c.n.l. per gli enti pubblici non economici 1998-2001 non può operare anteriormente all'attuazione da parte dell'ente degli adempimenti organizzativi previsti dall'art. 18 del medesimo accordo collettivo, nonché - ai sensi del successivo art. 19 - alla concertazione, in sede di contrattazione decentrata, dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, dovendosi riconoscere alle norme collettive in questione un contenuto meramente obbligatorio, inteso ad impegnare l'ente ad attivarsi, all'esito delle procedure di consultazione e concertazione sindacali, per creare le condizioni necessarie per l'istituzione delle posizioni organizzative e poter, quindi, conferire i relativi incarichi, nella cui mancanza non sorge neppure il diritto all'indennità.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999 art. 17, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 18, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 19, Contr. Coll. 26/07/1999 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)