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Sez. 2, Sentenza n. 514 del 26/01/1982 (Rv. 418217 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - ESTREMI - FATTISPECIE IN TEMA DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418217-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - ESTREMI - FATTISPECIE IN TEMA DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO.*

Il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice travalichi i limiti delle domande o delle eccezioni delle parti, o si pronunci su questioni estranee alla materia del contendere e non rilevabili d'ufficio, ma non anche quando la pronuncia giudiziale rimane, sia pure per implicito, deducibile dall'ambito della "res in iudicium deducta" e dalla fattispecie prospettata dalle parti in causa. (nella specie, alla stregua del suddetto principio, la S.C. ha escluso l'esistenza di una extrapetizione nell'avere il giudice del merito - disponendo la reintegrazione nel possesso - ordinato la rimozione dei materiali di risulta). (Conf 4301/80, mass n 408172; (Conf 606/80, mass n 403995).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)