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Sez. 2, Sentenza n. 1139 del 15/02/1984 (Rv. 433278 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433278-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*

Il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice attribuisce alla parte un bene maggiore di quello richiesto o un bene non richiesto, e non anche quando accoglie una domanda che, pur non essendo espressamente formulata, sia implicitamente contenuta nella pretesa fatta valere in giudizio, ovvero, nel determinare l'ambito della domanda, tiene conto anche delle deduzioni consistenti nella formulazione di mezzi istruttori diretti a provare il fatto costitutivo della domanda stessa. (nella specie, in cui la sentenza impugnata aveva disposto la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio con ampiezza sufficiente per un trattore, la S.C. ha escluso il denunciato vizio di ultrapetizione, osservando che la richiesta del ripristino del transito per detto mezzo agricolo era implicita nella formulazione dei capitoli di prova testimoniale, volti a dimostrare che il transito veniva dal possessore esercitato ai fini della coltivazione di un suo fondo). (V 514/82, mass n 418217).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)