Sez. L, Sentenza n. 1779 del 18/02/1987 (Rv. 451143 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - FIGLI APPRENDISTI INFRAVENTUNENNI E CONVIVENTI - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - SUSSISTENZA - ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE DA ESSI RICEVUTA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - FIGLI APPRENDISTI INFRAVENTUNENNI E CONVIVENTI - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - SUSSISTENZA - ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE DA ESSI RICEVUTA - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. Delle norme sugli assegni familiari), nel testo sostituito dall'art. 15 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974 n. 114), e dell'art. 5, secondo comma, del T.U. Citato, gli assegni familiari spettano per i figli apprendisti infraventunenni, che convivano con il capofamiglia, indipendentemente dalla retribuzione da essi percepita, non essendo ammesse valutazioni dell'entità della medesima ai fini dello accertamento della sussistenza o meno di un'autosufficienza economica dei detti apprendisti. (V 3340/86, mass n 446399).*
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 lett. C CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 13, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 4, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 5, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 15 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)