Sez. L, Sentenza n. 4377 del 25/10/1989 (Rv. 463955 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - FIGLI APPRENDISTI INFRAVENTUNENNI - DIRITTO AGLI ASSEGNI - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - FIGLI APPRENDISTI INFRAVENTUNENNI - DIRITTO AGLI ASSEGNI - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. Delle norme sugli assegni familiari), nel testo sostituito dall'art. 15 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974 n. 114), il diritto agli assegni familiari per il figlio apprendista (infraventunenne) presuppone la vivenza a carico del genitore, la quale, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.P.R., ricorre quando il genitore provvede abitualmente al mantenimento del figlio e non si risolve nella convivenza, che il legislatore considera solo come fonte di presunzione della detta vivenza a carico. La sussistenza di tale requisito, che non è necessariamente esclusa dalla percezione di un reddito da parte del figlio, deve essere accertata dal giudice del merito, il quale - secondo un criterio indicativo suscettibile di disapplicazione in ragione delle caratteristiche del caso concreto - può riconoscere la vivenza a carico quando il genitore partecipa al sostentamento del figlio con una erogazione di ammontare almeno pari a quello degli assegni o allorché lo scarto fra retribuzione globale netta dell'apprendista e minimo tabellare del lavoratore non apprendista della medesima categoria sia superiore all'ammontare degli assegni familiari. (Conf 1074/89, mass n 462020; (contra 1633/89, mass n 462416; (contra 4258/88, mass n 459291; (contra 1779/87, mass n 451143).*
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 15, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 4, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 5, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 15 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)