Sez. L, Sentenza n. 4212 del 16/05/1990 (Rv. 467186 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - FIGLIO APPRENDISTA INFRAVENTUNENNE - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - FIGLIO APPRENDISTA INFRAVENTUNENNE - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (testo unico delle norme sugli assegni familiari), nel testo sostituito dall'art. 15 del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974 n. 114), il diritto agli assegni familiari per il figlio apprendista (infraventunenne) presuppone la vivenza a carico del genitore, la quale, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.P.R., ricorre quando il genitore provvede abitualmente al mantenimento del figlio ed è presunta iuris tantum allorché questi conviva con il genitore medesimo, spettando in tale ipotesi al giudice del merito accertare se la retribuzione percepita nel rapporto di apprendistato - la quale pure deve essere proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost. - sia in concreto tale da assicurare al figlio, per la sua entità, un'autosufficienza economica, con conseguente esclusione della vivenza a carico del genitore e perciò del diritto di quest'ultimo alla percezione degli assegni. (Conf 4377/89, mass n 463955; (Conf 1074/89, mass n 462020; (contra 1633/89, mass n 462416; (contra 4258/88, mass n 459291; (contra 1779/87, mass n 451143).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 4 com. 3, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 15 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)