Sez. L, Sentenza n. 1344 del 03/03/1979 (Rv. 397615 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL COLONO - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL COLONO - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
La morte del colono determina de iure, ai sensi dell'art 2168 cod civ, lo scioglimento del rapporto di Colonia parziaria, alla fine dell'anno agrario in corso - ovvero alla fine di quello successivo, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art 2158 cod civ - qualora, entro lo stesso termine, gli eredi del colono defunto non abbiano provveduto a designare, con atto ricettizio diretto al concedente, persona idonea alla prosecuzione del rapporto. (Conf 2946/76, mass n 381705).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2158, Cod. Civ. art. 2168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)