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Sez. 2, Sentenza n. 1942 del 26/04/1978 (Rv. 391306 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - IDENTITA DI CAUSA PETENDI - RILEVANZA - LIMITI - PROPOSIZIONE DELLA STESSA DOMANDA DICHIARATA NEL PRIMO GIUDIZIO INAMMISSIBILE PERCHE PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1978-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391306-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - IDENTITA DI CAUSA PETENDI - RILEVANZA - LIMITI - PROPOSIZIONE DELLA STESSA DOMANDA DICHIARATA NEL PRIMO GIUDIZIO INAMMISSIBILE PERCHE PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*

Al fine di riconoscere la sussistenza di un giudicato esterno preclusivo di un nuovo esame della questione e necessario procedere alla identificazione dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato. Malgrado l'identita di causa petendi deve, pero, escludersi l'esistenza di un giudicato ostativo ove nel primo giudizio la stessa domanda sia stata dichiarata inammissibile perche proposta per la prima volta in appello, e sia stata, quindi, esclusa dall'accertamento eseguito dal giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)