Sez. U - , Ordinanza n. 33248 del 10/11/2022 (Rv. 666189 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - In genere.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO
Le controversie in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non solo quando riguardino il provvedimento finale sanzionatorio, ma anche laddove si faccia questione della legittimità degli atti presupposti, ivi compresi quelli di natura regolamentare relativi al procedimento, senza che al riguardo possa ritenersi fondata una questione di costituzionalità, che avrebbe al più motivo di porsi in senso inverso, ove vi fosse una norma derogatoria alla giurisdizione ordinaria, la cui cognizione verte sul rapporto e non sull'atto in sé ed a cui, pertanto, spetta di regola la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)