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Sez. 1, Sentenza n. 3955 del 10/07/1979 (Rv. 400427 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IMPOSTA RIDOTTA E CORRISPOSTA IN MODO SPECIALE - ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - CREDITI ESISTENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO - IMPOSTA IN ABBONAMENTO DI QUINDICI CENTESIMI PER OGNI CENTO LIRE - NATURA SOSTITUTIVA DI TUTTE LE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI RELATIVI AI FINANZIAMENTI NONCHE ALLE GARANZIE DI QUALUNQUE TIPO E DA CHIUNQUE PRESTATE - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPOSTE IPOTECARIE.*
Stato
decisa il 1979-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400427-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IMPOSTA RIDOTTA E CORRISPOSTA IN MODO SPECIALE - ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - CREDITI ESISTENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO - IMPOSTA IN ABBONAMENTO DI QUINDICI CENTESIMI PER OGNI CENTO LIRE - NATURA SOSTITUTIVA DI TUTTE LE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI RELATIVI AI FINANZIAMENTI NONCHE ALLE GARANZIE DI QUALUNQUE TIPO E DA CHIUNQUE PRESTATE - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPOSTE IPOTECARIE.*

L'imposta in abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'Esercizio che gli istituti di credito a medio e lungo termine sono tenuti a corrispondere per ciascun Esercizio in sostituzione di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relativi ai finanziamenti a medio e lungo termine e a tutti i provvedimenti, Atti, contratti e formalita relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed Estinzione, nonche alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, (art 1, primo comma legge 27 luglio 1962 n 1228) e sostitutiva, nei confronti degli enti previsti nel quarto comma dell'art 1 anzidetto, anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri Atti da essi compiuti in conformita delle norme legislative che li reggono e degli statuti, e, quindi, anche dell'imposta ipotecaria relativa alle ipoteche che assistono le cambiali rilasciate dal mutuatario in occasione del finanziamento, quando tali enti, a norma delle leggi e degli statuti che li regolano possono compiere operazioni di finanziamento con il rilascio di effetti cambiari da parte dei mutuatari.*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 949 art. 34, Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)