Sez. 6, Sentenza n. 40759 del 23/06/2016 Cc. (dep. 29/09/2016) Rv. 268091 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Offerta o dazione di denaro al soggetto chiamato a deporre - Falsità della testimonianza - Corruzione in atti giudiziari - Subornazione - Differenze.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
Integra il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319-ter cod.pen. la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, cui sia seguita la falsa testimonianza per favorire una parte del processo penale. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale condotta integri il meno grave reato di intralcio alla giustizia, previsto dall'art.377 cod.pen., che è invece configurabile nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni, non sia accettata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)