Sez. 3, Sentenza n. 621 del 22/01/1983 (Rv. 425369 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - DEPOSITO - DATA - CERTIFICAZIONE - ERRORE MATERIALE DEL CANCELLIERE - PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - DEPOSITO - DATA - CERTIFICAZIONE - ERRORE MATERIALE DEL CANCELLIERE - PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
Il riscontro di un eventuale errore materiale del cancelliere, in ordine alla certificazione della data di deposito di un documento di parte (nella specie, lista dei testimoni), non richiede la proposizione di querela di falso, ma deve essere direttamente effettuato dal giudice investito della decisione della causa, il quale può a tal fine avvalersi, oltre che di obiettivi dati emergenti da altri Atti o documenti, anche di dichiarazioni od attestazioni di rettifica provenienti dallo stesso personale di cancelleria. (V 1819/71, mass n 352339; (V 807/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)