diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1819 del 12/06/1971 (Rv. 352339 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UDIENZA - IN GENERE - PROCESSO VERBALE - FALSITA MATERIALE OD IDEOLOGICA DEL VERBALE - RAPPORTO AL PM - POTERE DOVERE DEL GIUDICE CIVILE - MANCATO ESERCIZIO - QUERELA DI FALSO DELLE PARTI - IMPROPONIBILITA - FACOLTA DI DENUNCIA PENALE.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352339-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UDIENZA - IN GENERE - PROCESSO VERBALE - FALSITA MATERIALE OD IDEOLOGICA DEL VERBALE - RAPPORTO AL PM - POTERE DOVERE DEL GIUDICE CIVILE - MANCATO ESERCIZIO - QUERELA DI FALSO DELLE PARTI - IMPROPONIBILITA - FACOLTA DI DENUNCIA PENALE.*

In ipotesi di non rispondenza al vero di verbali di udienza redatti nel processo, per falsita materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art 3 cod proc pen, e, qualora egli ometta tale rapporto, le parti hanno facolta di denunciare il fatto all'autorita giudiziaria competentè ma e improponibile, contro quei verbali, la querela di falso civile, perche, mentre tale querela presuppone che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, invece i verbali di udienza, destinati a documentare le attivita svolte dall'ufficio giudiziario e dalle parti nel processo, non possono essere da questo eliminati, ne in tutto ne in parte, a discrezione di uno dei contendenti, nessuno dei quali ha, su di essi, un qualsiasi potere dispositivo. (Conf 3396'68, mass n 336450).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)