Sez. 1, Sentenza n. 29678 del 09/07/2003 Cc. (dep. 16/07/2003) Rv. 225541 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Pluralità di sentenze applicative di pena su richiesta delle parti - Applicabilità della continuazione in sede esecutiva - Condizioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Nel caso di più sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in procedimenti distinti, la richiesta del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., richiede a pena di inammissibilità che la pena sia determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen. e che la parte investa il pubblico ministero della sua richiesta per accoglierne il consenso o il dissenso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 188 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 188 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)