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Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 13/07/2018 Cc. (dep. 14/01/2019) Rv. 275169 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Sentenze di patteggiamento - Poteri del giudice - Applicabilità dell'art.671 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275169-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In tema di esecuzione, qualora sia proposta istanza di riconoscimento del concorso formale o della continuazione fra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice non può esercitare i poteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata dall'interessato e dal pubblico ministero, essendo tenuto all'osservanza della speciale disciplina dettata dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra le parti, esclusivamente per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo soltanto il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente.(In motivazione la Corte ha ritenuto irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. sollevata in relazione all'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati giudicati con sentenze di patteggiamento nel caso di pena complessiva superiore ad anni cinque di reclusione, osservando che l'originario consenso alla definizione dei procedimenti con il rito speciale implica l'accettazione dell'intero relativo "statuto", comportante, per la fase esecutiva, l'applicazione esclusiva della disciplina di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 188, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)