Sez. 1, Sentenza n. 22298 del 08/03/2018 Cc. (dep. 18/05/2018) Rv. 273138 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Pluralità di sentenze di patteggiamento - Continuazione in sede esecutiva - Schema procedimentale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p. - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità della richiesta - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 188 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)