Sez. 6, Ordinanza n. 1134 del 22/03/1978 Cc. (dep. 24/05/1978) Rv. 139100 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - REVOCA - ESTRADIZIONE - PER REATI DIVERSI - LEGITTIMITA DELLA REVOCA - LIMITI ED EFFETTI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - REVOCA - ESTRADIZIONE - PER REATI DIVERSI - LEGITTIMITA DELLA REVOCA - LIMITI ED EFFETTI.*
Poiche il cosiddetto principio di specialita, di cui all'art 661 cod proc pen e 14 convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non impedisce l'Azione penale per reati diversi da quelli per i quali l'imputato fu estradato, ma preclude soltanto, rispetto a questi, l'Esercizio di attivita processuali che importino provvedimenti di coercizione personale, deve escludersi che sia inibita la revoca del condono applicato ad una pena per la cui esecuzione non e stata richiesta l'estradizione. Il principio di specialita in siffatta ipotesi esplichera i suoi effetti nel senso che non puo essere eseguito l'ordine di carcerazione, che consegua alla revoca, prima che sia ottenuta l'estensione della estradizione e sempre che, giusta quanto prevede la citata convenzione, l'estradato non siasi volontariamente sottomesso alla sovranita italiana, trattenendosi nel territorio dello stato per piu di quarantacinque giorni dopo essere stato rilasciato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)