diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5432 del 15/04/2002 (Rv. 553747 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Annullamento per violazione di norme di diritto - Principio di diritto enunciato e relativi presupposti di fatto - Vincolatività - Annullamento per vizi della motivazione - Poteri di indagine e di valutazione della prova - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553747-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

La sentenza di cassazione vincola, in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio al principio di diritto affermato ed ai relativi presupposti di fatto, mentre, in ipotesi di annullamento per vizi motivazionali, non esclude i poteri dello stesso giudice di indagine e di valutazione della prova, con il limite di non poter fondare la decisione sugli stessi elementi della sentenza annullata, non sostenuta da idoneo supporto argomentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)