Sez. L, Sentenza n. 11144 del 16/08/2001 (Rv. 549007 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
La sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che anziché limitarsi ad accertare il reddito percepito dalla ricorrente nel 1995 onde stabilire se l'irripetibilità dell'indebito pensionistico riscosso dovesse essere totale o parziale secondo quanto previsto dalla normativa sopravvenuta di cui all'art. 1 commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge n. 662 del 1996, indicata dalla sentenza di cassazione come regolatrice esclusiva della fattispecie "sub iudice", aveva proceduto ad una nuova valutazione della situazione di fatto già precedentemente accertata affermando l'inapplicabilità dello "ius superveniens").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)