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Sez. L, Sentenza n. 5064 del 15/10/1985 (Rv. 442383 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - TARIFFE DEL COTTIMO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PREVISIONE DI UNA TARIFFA DI COTTIMO E DI UNA RETRIBUZIONE IN MISURA PROGRESSIVAMENTE CRESCENTE - PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442383-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - TARIFFE DEL COTTIMO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PREVISIONE DI UNA TARIFFA DI COTTIMO E DI UNA RETRIBUZIONE IN MISURA PROGRESSIVAMENTE CRESCENTE - PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La nozione di lavoro straordinario risulta definita esclusivamente in funzione dell'elemento tempo (inteso come durata) della prestazione del lavoratore subordinato, qualunque ne siano il contenuto, le modalità ed il rendimento, giacché l'art. 2108 cod. civ. prevede come unico presupposto - al fine dell'insorgenza del diritto alla maggiorazione retributiva - il prolungamento dell'orario di lavoro. Consegue che - ove le parti stabiliscano la tariffa di cottimo e prevedano una retribuzione della prestazione lavorativa in misura progressivamente crescente per la sua eccedenza rispetto ad un rendimento minimo - la maggiore quantità od intensità di rendimento realizzata dal lavoratore non rappresenta di per sè sola prolungamento dell'orario di lavoro, ma può semmai essere utilizzata come elemento sintomatico od indiziario qualora risulti - nelle particolari circostanze del caso di specie, apprezzabili dal giudice del merito - che la prestazione lavorativa superi la possibilità di essere realizzata nei limiti del normale orario di lavoro. (V 5715/82, mass n 423451; (V 6783/82, mass n 424421).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)