Sez. L, Sentenza n. 15065 del 28/11/2001 (Rv. 550650 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento affetto da uno dei vizi formali previsti dall'art. 2 legge n. 604 del 1966 - Diritto alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento - Esclusione - Diritto al risarcimento - Sussistenza - Conseguenze - Eccepibilità e rilevabilità del cosiddetto "aliunde perceptum" - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento inefficace per uno dei vizi formali di cui all'art. 2 legge n. 604 del 1966, la ritenuta inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non determina automaticamente il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento, ma solo il diritto al risarcimento del danno, eventualmente quantificabile in relazione alle mancate retribuzioni, con conseguente eccepibilità o rilevabilità del cosiddetto "aliunde perceptum" , atteso che la natura risarcitoria dell'erogazione la rende sensibile ad eventuali prove di una diminuzione del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)