Sez. 3, Sentenza n. 1058 del 13/04/1973 (Rv. 363513 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORE MATERIALE - NOZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORE MATERIALE - NOZIONE.*
L'errore materiale di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ postula un'inesattezza di espressione dell'estensore della decisione, la quale sia chiaramente deducibile dal contesto del provvedimento o sia facilmente rilevabile dal semplice raffronto tra la motivazione e il dispositivo per la non corrispondenza formale e sostanziale tra l'uno e l'altro: deve, cioe, trattarsi di una mera svista del giudice, che ciascuna delle parti possa riconoscere senza equivoci o perplessita, con una evidenza tale da non lasciar adito a dubbi o riserve. (V 2509/71, mass n 353549).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)