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Sez. 1, Sentenza n. 10129 del 20/09/1999 (Rv. 530150 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errore materiale - Nozione - Fattispecie in tema di contrasto fra dispositivo e motivazione.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530150-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Deve qualificarsi come errore materiale che non dà luogo alla nullità della sentenza, ma trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - e come tale si distingue sia "dall'error in iudicando" deducibile ex art. 360 cod. proc. civ. sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. - quello che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nelle redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi", senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto integrare errore materiale un contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza, verificatosi a seguito di mera inversione dei termini nella indicazione delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)