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Sez. 1, Sentenza n. 3079 del 28/05/1979 (Rv. 399438 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER DIRITTI DOGANALI NASCENTI DA REATO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399438-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER DIRITTI DOGANALI NASCENTI DA REATO - DECORRENZA.*

Qualora il mancato pagamento di diritti doganali abbia causa da un reato, la prescrizione quinquennale del credito dell'amministrazione finanziaria per i Tributi evasi decorre, ai sensi dell'art 27 della legge doganale n 1424 del 1940, dalla data in cui e divenuta irrevocabile la pronuncia definitiva del giudizio penale, qualunque ne sia il contenuto, e quindi anche se il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione. (Conf 2732/78, mass n 392122; (Conf 2290/77, mass n 385996; (Conf 177/73, mass n 361962).*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 27, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)