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Sez. 6, Sentenza n. 35851 del 16/09/2025 Cc. (dep. 03/11/2025) Rv. 288888-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' | Ordinanza di sospensione ex art. 721, comma 2, cod. proc. pen. - Contestuale atto di impulso alla richiesta di estradizione suppletiva - Impugnabilità dell'atto di impulso - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288888-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA'

In tema di estradizione attiva, l'ordinanza con cui la Corte di appello, in applicazione del principio di specialità, operante per effetto del divieto di estradizione sancito da trattati internazionali o da condizioni apposte al provvedimento con cui si fa luogo alla consegna, dispone la sospensione del processo per i fatti ad essa anteriori, diversi da quelli per i quali questa è avvenuta e contestualmente dà impulso alla richiesta di estensione dell'estradizione costituisce, "in parte qua", provvedimento non impugnabile. (Fattispecie relativa ad estradizione attiva, concessa dalla Repubblica Dominicana in base al Trattato concluso in data 13 febbraio 2019, ratificato con legge 18 maggio 2021, n. 78, mediante decreto che condizionava la consegna alla circostanza che il consegnato in nessun caso fosse giudicato per fatti diversi da quelli che avevano motivato la sua estradizione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 3, Tratt. Internaz. 13/02/2019 art. 6 com. 1 lett. D, Legge 18/05/2021 num. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)