Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 11/03/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213294 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Ostacolo all'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiedente - Esclusione - Limitazioni a detto esercizio - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
Il principio di specialità di cui all'art. 14 della convenzione europea di estradizione non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato che ottenga, per altri reati, l'estradizione di un suo cittadino, ma pone solo delle limitazioni collegate con l'evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica nel territorio nazionale dell'estradato, per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva. (Fattispecie relativa all'esercizio dell'azione penale e a condanna, non eseguita, ma valutata ai fini della revoca di liberazione anticipata, per delitto di evasione, per il quale l'estradizione non era stata concessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)