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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39566 del 13/12/2021 (Rv. 663350 - 01)

MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI | Forma scritta “ad substantiam” - Necessità - Esclusione - Atto ricognitivo del mandato - Configurabilità - Funzione.
Stato
decisa il 2021-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663350-01

MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI

Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, è configurabile un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.

Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)