Sez. 3 - , Sentenza n. 21805 del 28/10/2016 (Rv. 642964 - 01)
MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI | Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI
In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)