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Sez. 3, Sentenza n. 20051 del 02/09/2013 (Rv. 627719 - 01)

MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI | Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627719-01

MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI

In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)