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Sez. 2, Sentenza n. 3017 del 12/10/1972 (Rv. 360774 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE TRANSATTIVO O DI RINUNZIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360774-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE TRANSATTIVO O DI RINUNZIA - CONDIZIONI.*

La quietanza o, comunque, la dichiarazione con la quale il prestatore d'opera da atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non avere altro a pretendere dal proprio datore di lavoro rappresenta soltanto la espressione del suo convincimento di essere stato soddisfatto di ogni Competenza, ma non ha contenuto ed efficacia negoziale e, pertanto, non preclude la proposizione della domanda giudiziale per i crediti che non siano stati effettivamente soddisfatti. La norma dell'art 2113 cod civ si applica solo in quanto la dichiarazione del lavoratore concreti e realizzi una vera rinunzia o una vera transazione e cioe uno di quei tipici negozi abdicativi e di derelizione dei diritti o di componimento o prevenzione di una lite con reciproche concessioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)