Sez. 5, Sentenza n. 7783 del 19/05/2003 (Rv. 563277 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Estensione, ex art. 1306 cod. civ., della sentenza pronunciata in un giudizio tra l'Amministrazione finanziaria e un condebitore solidale - Possibilità - Condizioni - Estraneità al giudizio dei richiedenti e passaggio in giudicato della decisione - Affermazione - Anticipazione dell'efficacia della sentenza - Possibilità - Limiti - Sentenze di condanna - Affermazione - Estensione ai giudizi tributari - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di solidarietà tributaria, l'opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., presuppone, oltre all'estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l'altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione. Infatti, l'eventuale anticipazione di efficacia della sentenza rispetto a tale momento è possibile solo rispetto alle statuizioni di condanna, che invece difettano nel caso di una impugnazioni del contribuente avverso l'atto impositivo dell'amministrazione finanziaria, atteso che il relativo giudizio è diretto a riscontrare l'esistenza delle ragioni di annullamento dedotte con il ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)