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Sez. L, Sentenza n. 11 del 03/01/1984 (Rv. 432257 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432257-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio (o di alcune clausole di esso) in ogni stato e grado del processo incontra, in Sede di legittimità, il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché nel giudizio di Cassazione la nullità è rilevabile solo se siano già acquisiti agli Atti gli elementi di fatto dai quali la nullità stessa possa essere ricavata. (Conf 1082/82, mass n 418947).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)