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Sez. 3, Sentenza n. 5792 del 13/03/2014 (Rv. 629938 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE | Contratto registrato di durata ultranovennale - Mancata trascrizione - Opponibilità del vincolo al curatore fallimentare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629938-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE

La locazione ultranovennale non trascritta non è opponibile, ancorché il contratto sia regolarmente registrato, al curatore fallimentare del locatore in ragione dell'effetto di spossessamento e di pignoramento generale dei beni del debitore derivante dalla dichiarazione di fallimento, che determina il subentro "ope legis" del curatore nel contratto nei soli limiti in cui lo stesso sia opponibile alla massa dei creditori. Ne consegue che il curatore, ferma l'opponibilità della data certa del contratto registrato anteriormente al fallimento, alla scadenza del novennio dalla stipulazione può farne valere l'inefficacia per il periodo eccedente tale limite temporale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 45, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 80, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 2643 com. 1 n. 8, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)