Sez. 1, Sentenza n. 9810 del 19/06/2003 (Rv. 564422 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Compravendita di immobile precedente al fallimento - Trascrizione solo successiva ad esso - Conseguenze - Inopponibilità alla massa - Contratto di locazione stipulato dal compratore - Inefficacia.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE
La compravendita di un bene immobile che, quantunque anteriore all'assoggettamento del venditore a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, risulti trascritta solo successivamente non è opponibile, giusta disposto dell'art. 2914 cod. civ., alla massa concorsuale, nei cui confronti, pertanto, resta inefficace anche il contratto con il quale il compratore abbia concesso il bene in locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)