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Sez. 5, Sentenza n. 1301 del 22/01/2007 (Rv. 595142 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Quesito del contribuente in ordine all'applicabilità del condono - Istanza di definizione - Configurabilità - Esclusione - Risposta negativa dell'Amministrazione finanziaria - Diniego di condono - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sospensione ex art. 16, comma sesto - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595142-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la risposta negativa data dall'Amministrazione finanziaria ad un quesito ad essa rivolto dal contribuente in ordine all'ammissibilità della definizione agevolata non integra un provvedimento di diniego del condono, non costituendo il quesito una vera e propria istanza di definizione, onde, pur in mancanza dell'impugnazione dell'atto in questione e della relativa delibazione giudiziale, non può escludersi la perdurante condonabilità della controversia e la conseguente operatività della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal comma sesto dell'art. 16 cit.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)