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Sez. 5, Sentenza n. 18008 del 09/08/2006 (Rv. 591979 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Atti impugnabili - Art. 19, lettera h), del d.lgs. n. 546 del 1992 - Diniego di definizione agevolata di rapporti tributari - Requisiti - Forme prestabilite - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591979-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 19, lettera h), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, include tra gli atti impugnabili il rigetto delle domande di definizione agevolata di rapporti tributari, il quale non è condizionato dall'osservanza di forme prestabilite: è pertanto ammissibile il ricorso avverso una "nota" con cui l'Amministrazione finanziaria abbia negato la definizione agevolata, trattandosi di un atto amministrativo idoneo ad esplicitare la volontà negativa dell'Ufficio rispetto all'istanza avanzata dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)