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Sez. 5, Sentenza n. 6819 del 20/03/2009 (Rv. 607348 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Diniego - Impugnazione - Presupposti - Provvedimento formale - Necessità - Fattispecie relativa ad istanza di condono avanzata nel corso del giudizio.
Stato
decisa il 2009-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607348-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'impugnazione del diniego della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, postula l'esistenza di un provvedimento formale adottato da un responsabile del procedimento, a ciò delegato nel rispetto delle regole di organizzazione degli uffici pubblici e delle relative competenze interne, ai sensi dell'art. 97 Cost. nessun rilievo, pertanto, assumono le valutazioni relative all'ammissibilità della definizione della lite, contenute nell'atto di appello dell'ufficio, provenendo le stesse da un interlocutore processuale legittimato soltanto alla rappresentanza e difesa dell'ufficio in forza di una normativa speciale, i cui effetti non possono che esaurirsi nell'ambito endoprocessuale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/12/1992 num. 546 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)