Sez. 2, Sentenza n. 5610 del 28/11/1978 (Rv. 395391 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'INOSSERVANZA DELLA TARIFFA PER SPESE ED ONORARI LEGALI - REQUISITI - CRITICA GENERICA DELLA LIQUIDAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'INOSSERVANZA DELLA TARIFFA PER SPESE ED ONORARI LEGALI - REQUISITI - CRITICA GENERICA DELLA LIQUIDAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
La parte, che lamenti in Sede di legittimita il mancato rispetto della tariffa relativa alla liquidazione delle spese e degli onorari legali, e tenuta a specificare le singole voci che assume violate dal giudice del merito e non puo limitarsi ad esprimere una critica generica che non consente di identificare la violazione dedotta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., DM 30/05/1969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)