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Sez. 2, Sentenza n. 5610 del 28/11/1978 (Rv. 395391 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'INOSSERVANZA DELLA TARIFFA PER SPESE ED ONORARI LEGALI - REQUISITI - CRITICA GENERICA DELLA LIQUIDAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395391-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'INOSSERVANZA DELLA TARIFFA PER SPESE ED ONORARI LEGALI - REQUISITI - CRITICA GENERICA DELLA LIQUIDAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La parte, che lamenti in Sede di legittimita il mancato rispetto della tariffa relativa alla liquidazione delle spese e degli onorari legali, e tenuta a specificare le singole voci che assume violate dal giudice del merito e non puo limitarsi ad esprimere una critica generica che non consente di identificare la violazione dedotta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., DM 30/05/1969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)