Sez. 3, Sentenza n. 5281 del 17/09/1980 (Rv. 409127 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE SINGOLE VOCI VIOLATE DAL GIUDICE DEL MERITO - ONERE DELLA PARTE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE SINGOLE VOCI VIOLATE DAL GIUDICE DEL MERITO - ONERE DELLA PARTE.*
La parte, allorche lamenti, in Sede di legittimita, il mancato rispetto della tariffa relativa alla liquidazione delle spese e degli onorari, e tenuta a specificare le singole voci che assume violate dal giudice del merito e non puo limitarsi ad esprimere una critica generica che non consenta di identificare la violazione dedotta. (Conf 5610/78, mass n 395391).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)