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Sez. 3, Sentenza n. 5281 del 17/09/1980 (Rv. 409127 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE SINGOLE VOCI VIOLATE DAL GIUDICE DEL MERITO - ONERE DELLA PARTE.*
Stato
decisa il 1980-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409127-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE SINGOLE VOCI VIOLATE DAL GIUDICE DEL MERITO - ONERE DELLA PARTE.*

La parte, allorche lamenti, in Sede di legittimita, il mancato rispetto della tariffa relativa alla liquidazione delle spese e degli onorari, e tenuta a specificare le singole voci che assume violate dal giudice del merito e non puo limitarsi ad esprimere una critica generica che non consenta di identificare la violazione dedotta. (Conf 5610/78, mass n 395391).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)