diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3607 del 14/06/1982 (Rv. 421573 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTESTAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI TARIFFA - ONERE DEL RICORRENTE.*
Stato
decisa il 1982-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421573-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTESTAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI TARIFFA - ONERE DEL RICORRENTE.*

In tema di regolamento delle spese processuali, il ricorso per Cassazione è ammissibile solo se l'errore si risolve in un vizio logico della motivazione o nella violazione di una norma giuridica, sicché al ricorrente incombe l'Onere di contestare le singole voci di tariffa specificando ciò che ritiene dovuto o non dovuto, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini. (V 5281/80, mass n 409127; (V 4623/79, mass n 401148; (V 5610/78, mass n 395391).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)