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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21256 del 14/10/2011 (Rv. 620132 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Risarcimento del danno da circolazione stradale - Autoveicolo danneggiato rivenduto a terzi dopo il sinistro - Interesse dell'alienante al risarcimento dei danni - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620132-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di risarcimento danni derivati da circolazione stradale, allorché l'attore, alla data della decisione, non sia più proprietario dell'autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto (l'acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua e logica, aveva rigettato la domanda di risarcimento sul rilievo che l'attore aveva rivenduto la vettura solo dieci giorni dopo il sinistro, senza eseguire le riparazioni, e che neppure aveva dimostrato di aver dovuto vendere l'autoveicolo a condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa del sinistro, né di aver assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni, né altra voce di danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)