Sez. 2, Sentenza n. 15744 del 03/07/2009 (Rv. 608970 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile - Accessorio del diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento - Legittimazione - In capo al proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, in quanto danneggiato dalla relativa diminuzione patrimoniale - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)