diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 355 del 25/01/1977 (Rv. 383898 - 01)

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - NATO - PERSONALE CIVILE - RAPPORTO DI LAVORO - DISTINZIONI - GIURISDIZIONE DELLO STATO DI ORIGINE O DELLO STATO ITALIANO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383898-01

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - NATO - PERSONALE CIVILE - RAPPORTO DI LAVORO - DISTINZIONI - GIURISDIZIONE DELLO STATO DI ORIGINE O DELLO STATO ITALIANO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

Il problema della giurisdizione sui rapporti di lavoro costituiti con civili da stati membri od organismi della NATO va risolto in base alla convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n 1335, la quale distingue nettamente in due categorie il personale civile impiegato presso una forza armata. La prima, designata col termine 'elemento civilè, e formata da chi stia 'al seguito di una forza di una parte contraente e sia impiegato da una forza armata di tale parte contraente e non sia ne apolide, ne cittadino di uno stato che non sia membro della NATO, ne cittadino dello stato sul cui territorio la forza e in servizio, ne sia in esso abitualmente residentè (art 1, paragrafo 1, lettera b). Si tratta cioe di persone che, mentre non hanno alcun legame con lo stato ospitante, ne hanno, invece, di stabili, con lo stato ospitato, in virtu dell'assunzione in un apposito apparato organizzativo costituito presso la forza, oltre che, per lo piu, della cittadinanza, e che, percio, seguono la forza ovunque essa fissi la propria Sede; la loro qualifica viene indicata nei passaporti (art 3, paragrafo 3) e sono sottoposti alle leggi sostanziali e, di regola, alla giurisdizione dello stato cui appartiene la forza ('stato d'originè), essendo previsti i casi ed i limiti in cui vige, invece, la giurisdizione dello stato di soggiorno. La seconda categoria, invece, la quale a norma dell'art nono paragrafo 4 della suddetta convenzione e costituita da personale non al seguito di una forza armata, ma destinato a soddisfare soltanto necessita locali di mano d'opera, e soggetto, quanto al rapporto d'impiego, alla giurisdizione dello stato italiano. (nella specie, trattandosi del rapporto d'impiego di un capo squadra della Sezione italiana dei pompieri per la prevenzione degli incendi nell'aerostazione americana di capodichino in Napoli, assunto presso il reparto AIR facility delle forze armate degli stati uniti dislocate in Italia, e stata affermata la giurisdizione italiana).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 19/06/1951 num. 1, Tratt. Internaz. 19/06/1951 num. 3, Tratt. Internaz. 19/06/1951 num. 9, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)