Sez. L, Sentenza n. 16412 del 21/11/2002 (Rv. 558634 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte - Dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata ad istanza degli eredi - Appello proposto contro la parte originaria - Nullità - Fondamento - Sanatoria - Per effetto della costituzione in giudizio degli eredi - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In caso di morte della parte avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della sua notificazione, effettuata ad istanza degli eredi, il giudizio di appello deve svolgersi nei confronti di questi ultimi, in quanto parti attualmente interessate alla controversia, con la conseguenza che, se invece l'impugnazione venga proposta nei confronti della parte originaria e non nei confronti degli eredi, si verifica la nullità dell'impugnazione medesima, a norma del primo comma dell'art. 164 cod. proc. civ. (nuovo testo), essendo stato omesso il requisito stabilito dall'art. 163 n. 2 cod. proc. civ. (nome, cognome e residenza dell'attuale convenuto); tale nullità, tuttavia, è sanata, oltre che per effetto della rinnovazione dell'atto eventualmente disposta dal giudice, anche in forza della costituzione in giudizio degli eredi suddetti, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui, in tal caso, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della prima notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)