Sez. 3, Sentenza n. 24208 del 14/11/2006 (Rv. 593332 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE | E prima della pubblicazione della sentenza - Disciplina - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
In caso di morte della parte costituita nel processo, allorquando tale evento si verifichi nel periodo di tempo compreso tra l'udienza di discussione e la pubblicazione della sentenza, se lo stesso non sia stato portato a conoscenza della controparte che deve proporre l'impugnazione a mezzo di atti idonei, l'impugnazione stessa è validamente proposta nei confronti della parte deceduta con atto notificato presso il procuratore di essa, mentre, nell'ipotesi inversa, l'impugnazione va notificata agli eredi e, ove non lo sia, è affetta da nullità per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", rilevabile di ufficio a norma dell'articolo 164 cod. proc. civ.e tuttavia sanabile per effetto della costituzione in giudizio degli eredi, che avvenga quando non sia ancora decorso il termine annuale per proporre impugnazione. (Nella fattispecie, verificatosi, in primo grado, l'evento interruttivo, ad istanza di uno degli eredi la sentenza, con anche la indicazione del decesso e del domicilio del notificante, era stata notificata alle controparti che avevano proposto appello nei confronti della parte deceduta presso il procuratore costituito, e la corte di merito aveva dichiarato inammissibile l'appello: sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso dei predetti appellanti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)