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Sez. U, Sentenza n. 3590 del 03/08/1989 (Rv. 463546 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DEDUZIONE DI QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALI DI NORME NON INFLUENTI SUL PROBLEMA DELLA GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463546-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DEDUZIONE DI QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALI DI NORME NON INFLUENTI SUL PROBLEMA DELLA GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In Sede di regolamento preventivo di giurisdizione non sono ammissibili, per difetto di Rilevanza, questioni d'illegittimità costituzionale concernenti norme la cui permanenza o eliminazione dall'ordinamento è inidonea ad influire sulla soluzione del problema della giurisdizione. (V 1526/83, mass n 426365; (V 3067/78, mass n 392518).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)